Articolo 56 Trasportatori che possono essere citati in giudizio §1 L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26, § 5. §2 Fatto salvo il § 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale e' avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria. §3 Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, quando il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto, questi puo' essere citato in giudizio in conformita' al § 2, anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo. §4 L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quello a favore del quale la somma e' stata riscossa. §5 L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ 2 e 4, se e' formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' anch'esso essere perseguito in giudizio. §7 Quando il richiedente puo' scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio' si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un trasportatore sostituto.