Articolo 57 Foro competente § 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni. § 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi e' pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza e' stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo potra' essere intentata fra le stesse parti, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione e' stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione e' intentata.