(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 57)
                             Articolo 57 
 
                           Foro competente 
 
  § 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle  presenti  Regole  uniformi
possono essere  intentate  dinanzi  alle  giurisdizioni  degli  Stati
membri designate  di  comune  accordo  dalle  parti  o  dinanzi  alla
giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il  convenuto  ha
il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede  principale
o  la  succursale  o  l'ufficio  che  ha  concluso  il  contratto  di
trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni. 
  § 2 Quando un'azione fondata  sulle  presenti  Regole  uniformi  e'
pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1,  o
quando in questa controversia una sentenza e'  stata  pronunciata  da
detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo
potra' essere intentata fra le stesse parti, a meno che la  decisione
della giurisdizione davanti alla  quale  la  prima  azione  e'  stata
intentata, non possa essere eseguita nello  Stato  in  cui  la  nuova
azione e' intentata.