(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 58)
                             Articolo 58 
 
       Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento 
 
  §1 Ogni azione dell'avente diritto, fondata  sulla  responsabilita'
del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori,  si
estingue se l'avente  diritto  non  segnala  l'incidente  subito  dal
viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del  danno
ad uno dei trasportatori a cui  puo'  essere  presentato  un  reclamo
secondo l'articolo 55, § 1. Se l'avente diritto  segnala  verbalmente
l'incidente  al  trasportatore,  quest'ultimo  deve  rilasciargli  un
attestato di tale avviso verbale. 
  § 2 L'azione tuttavia non si estingue se: 
    a) nel termine previsto al § 1, l'avente  diritto  ha  presentato
reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55,. § 1; 
    b) nel termine previsto al § 1, il trasportatore responsabile  e'
venuto a  conoscenza,  per  altre  vie,  dell'incidente  accaduto  al
viaggiatore; 
    c) l'incidente non e' stato segnalato o  e'  stato  segnalato  in
ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto; 
    d) l'avente diritto prova che l'incidente e' dovuto a  colpa  del
trasportatore .