(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 59)
                             Articolo 59 
 
       Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli 
 
  §  1  L'accettazione  dei  bagagli  da  parte  dell'avente  diritto
estingue qualsiasi azione  contro  il  trasportatore,  originata  dal
contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria  o  di
ritardo nella riconsegna. 
  § 2 L'azione tuttavia non si estingue : 
    a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 
  1. la perdita  o  l'avaria  siano  state  constatate  conformemente
all'articolo 54 prima del ritiro dei  bagagli  da  parte  dell'avente
diritto; 
  2. la constatazione che avrebbe dovuto essere  fatta  conformemente
all'articolo 54 e' stata omessa solo per colpa del trasportatore; 
    b) in caso di danno non apparente, constatato dopo l'accettazione
dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo: 
  1.  richieda  la  constatazione   conformemente   all'articolo   54
immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre  i  tre  giorni
successivi al ritiro dei bagagli, 
  2. fornisca inoltre la prova che il danno si e' verificato  tra  la
presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna; 
    c) in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente  diritto
entro  ventuno  giorni  abbia  fatto  valere  i  propri  diritti  nei
confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, § 3; 
    d) qualora l'avente diritto fornisca la prova  che  il  danno  e'
imputabile a colpa del trasportatore;