(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 60)
                             Articolo 60 
 
                            Prescrizione 
 
  §1 Le azioni di risarcimento danni, fondate  sulla  responsabilita'
del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori,  si
prescrivono: 
    a) per il  viaggiatore,  in  tre  anni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello dell'incidente; 
    b) per gli altri aventi diritto, in  tre  anni  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purche' questo
termine non oltrepassi il limite  di  cinque  anni  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello dell'incidente. 
  § 2 Le  altre  azioni  originate  dal  contratto  di  trasporto  si
prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due anni se si
tratta di un'azione  per  un  danno  che  derivi  da  un  atto  o  da
un'omissione commessi o con l'intento  di  provocare  tale  danno,  o
temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno  ne  sarebbe
probabilmente potuto derivare. 
  § 3 La prescrizione prevista al §2 decorre per l'azione: 
    a) d'indennita' per perdita totale:  dal  quattordicesimo  giorno
successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, § 3; 
    b) d'indennita' per perdita  parziale,  avaria  o  ritardo  nella
riconsegna: dal giorno in cui la consegna e' stata effettuata; 
    c)  in  tutti  gli  altri  casi  concernenti  il  trasporto   dei
viaggiatori; dal giorno  di  scadenza  di  validita'  del  titolo  di
trasporto. 
  Il giorno indicato  come  inizio  della  prescrizione  non  e'  mai
compreso nel computo dei termini. 
  § 4 In  caso  di  reclamo  scritto  conformemente  all'articolo  55
unitamente ai documenti giustificativi necessari, la prescrizione  e'
sospesa fino al giorno in cui il trasportatore respinge per  iscritto
il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di
parziale accettazione del reclamo, la prescrizione  riprende  il  suo
corso per la parte del reclamo che rimane in contestazione. La  prova
del  ricevimento  del  reclamo  o  della  risposta  e  quella   della
restituzione dei documenti sono a carico della parte che invoca  tale
fatto. Ulteriori reclami aventi lo stesso oggetto non  sospendono  la
prescrizione. 
  § 5 L'azione prescritta non puo' piu'  essere  esercitata,  neanche
sotto forma di domanda riconvenzionale o di un'eccezione. 
  § 6 Peraltro la sospensione  e  l'interruzione  della  prescrizione
sono regolate dal diritto nazionale.