Art. 1036
                       Commissione di vertice

1.   Per   la   valutazione   dei   generali  di  divisione  e  gradi
corrispondenti   e'  costituita  presso  ciascuna  Forza  armata  una
commissione  di  vertice  di  cui fanno parte i medesimi membri della
commissione superiore d'avanzamento.
2.  Il  Capo  di  stato maggiore della difesa assume la presidenza di
ciascuna  commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza
armata  o  il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume
la funzione di vice presidente.