Art. 1036 Commissione di vertice 1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.