Art. 1037 
     Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano 
 
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano  e'
composta: 
a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito; 
b) dai generali di corpo d'armata che sono  preposti  al  comando  di
Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei  settori  operativo,  logistico,
scolastico, addestrativo e territoriale; 
c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni piu'  anziani
in ruolo che hanno espletato o  stanno  espletando  le  funzioni  del
grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera  b),  nonche'
dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove  non  compreso  nei
due suddetti generali di corpo d'armata; 
d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu'  anziano  dei
singoli Corpi se si tratta  di  valutare  ufficiali  appartenenti  ai
rispettivi Corpi; 
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali, se non ricopre  l'incarico  di  Comandante
logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale
Arma. 
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo di stato maggiore dell'Esercito o,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, il generale di corpo  d'armata  o  grado  corrispondente
piu' anziano di grado e, a  parita'  di  anzianita'  di  grado,  piu'
anziano di eta' tra i presenti.