Art. 1039 Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che sono o sono stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unita' ovvero ad Alto Comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.