Art. 1039 
   Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare 
 
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica  militare
e' composta: 
a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica; 
b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani  in  ruolo  che
non ricoprono la carica di cui alla lettera a)  e  che  sono  o  sono
stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi  di
Grande  Unita'  ovvero  ad  Alto  Comando  di  vertice  nei   settori
operativo, tecnico logistico o addestrativo; 
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in  grado,  o  piu'  anziano,
dell'Arma  aeronautica  ruolo  delle  armi  o  del  Corpo  del  genio
aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico,  o  del  Corpo
sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della
rispettiva Arma o Corpo. 
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di  assenza  o  di
impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente piu'
anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di
eta' tra i presenti.