Art. 1041 
Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento 
 
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il  Vice
Segretario  generale  militare  se  il  Segretario  generale  riveste
qualifica dirigenziale  civile,  partecipa,  quale  componente,  alla
commissione di vertice della Forza armata  di  appartenenza,  se  non
gia' previsto dall'articolo  1036.  E'  obbligatoriamente  consultato
dalle  Commissioni  di  vertice  allorche'  la  valutazione  riguardi
ufficiali di Forza  armata  diversa  da  quella  di  appartenenza  in
servizio presso uffici od organi dipendenti. 
2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero  della  difesa,
nonche' il Sottocapo di  stato  maggiore  della  difesa  partecipano,
quali componenti, alle Commissioni  superiori  di  avanzamento  della
Forza armata di appartenenza, se non  gia'  previsto  dagli  articoli
precedenti.  Sono  obbligatoriamente  consultati  dalle   Commissioni
superiori di avanzamento: 
a) il Vice Segretario generale militare del  Ministero  della  difesa
quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata  diversa
da quella di appartenenza, in servizio presso  gli  organi  dell'area
centrale tecnico amministrativa; 
b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le  Commissioni
valutano  gli  ufficiali  di  Forza  armata  diversa  da  quella   di
appartenenza, in servizio  presso  gli  organi  interforze  dell'area
tecnico operativa.