Art. 1042 
     Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano 
 
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano  e'
composta: 
a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; 
b) da un generale di divisione; 
c) da cinque colonnelli del ruolo normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; 
d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e  dei  materiali  o  dei
Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei
Corpi; 
e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se  la
valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli. 
2. In caso di assenza o  di  impedimento  del  presidente  assume  la
presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita'  di  grado,
il piu' anziano.