Art. 261. I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la temperatura puo' raggiungere limiti tali da costituire un pericolo, devono essere protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di calore. Ove il processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti di mezzi di protezione individuale.