Art. 261. 
 
  I posti di lavoro e di  manovra  degli  operai  addetti  ai  forni,
quando la temperatura puo' raggiungere limiti tali da  costituire  un
pericolo,  devono  essere  protetti  con  mezzi  idonei   contro   le
irradiazioni di calore. Ove il processo tecnologico non lo permetta i
lavoratori  devono  essere   provvisti   di   mezzi   di   protezione
individuale.