(CODICE CIVILE-art. 1681)
                             Art. 1681. 
 
                   (Responsabilita' del vettore). 
 
  Salva la responsabilita'  per  il  ritardo  e  per  l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei  sinistri  che
colpiscono la persona del viaggiatore  durante  il  viaggio  e  della
perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se
non prova di avere adottato tutte  le  misure  idonee  a  evitare  il
danno. 
 
  Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del  vettore
per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. 
 
  Le norme di questo articolo si osservano  anche  nei  contratti  di
trasporto gratuito.