(CODICE CIVILE-art. 1682)
                             Art. 1682. 
 
       (Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi). 
 
  Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde  nell'ambito  del
proprio percorso. 
 
  Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione  del  viaggio
si determina in ragione dell'intero percorso.