Art. 1047 
                       Commissioni permanenti 
 
1. Per la valutazione ai fini  dell'avanzamento  ad  anzianita'  e  a
scelta del personale appartenente ai  ruoli  marescialli,  ispettori,
sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la
compilazione  dei  relativi  quadri,  e'  istituita  una  commissione
permanente presso ciascuna Forza armata. 
2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti. 
3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma  1  sono  costituite
come segue: 
a) presidente: un ufficiale generale; 
b) membri ordinari: nove  ufficiali  superiori,  dei  quali  il  piu'
anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di
segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo  o  gradi
corrispondenti,   il   caporal   maggiore   capo   scelto   o   gradi
corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che
risulti il piu' anziano del ruolo  cui  appartiene  il  personale  da
valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e  che  possa
far parte della commissione almeno per l'intero anno solare. 
4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al
comma 1 e' costituita come segue: 
a)  presidente:  generale  di  corpo   d'armata.   Se   non   vi   e'
disponibilita' di impiego di generali di  corpo  d'armata  in  ruolo,
l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a  generale  di
divisione; 
b) membri ordinari: sette ufficiali  superiori,  dei  quali  il  piu'
anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno  anziano  quello
di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere  capo  ovvero
un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di  valutazione  di
personale del ruolo  ispettori,  sovrintendenti  ovvero  appuntati  e
carabinieri, che possano  far  parte  della  commissione  almeno  per
l'intero  anno  solare,  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
effettuare. 
5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa,
che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in
rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e  in  relazione
alle esigenze di quegli incarichi nel reparto,  e'  espresso  da  una
apposita  commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o  reparto
d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal  comandante  di
corpo. Per la partecipazione alla  commissione  non  e'  prevista  la
corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.