Art. 1048
         Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti

1.  Le  commissioni  permanenti  di  avanzamento, se necessario, sono
chiamate  a  pronunciarsi  anche  sulle  ammissioni  o  esclusioni  o
ripetizioni  dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri
casi previsti dal presente codice.
2.  Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento puo' essere
sentito,  altresi',  se  e'  ritenuto  necessario  dal Ministro della
difesa.
3.   La   commissione   permanente  di  avanzamento  per  l'Arma  dei
carabinieri  e'  competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' alla
nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.