Art. 1049 
Commissioni eventuali di avanzamento esclusive  per  i  volontari  in
                         servizio permanente 
 
1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei
volontari  in  servizio  permanente,  puo'   essere   istituita   una
commissione  presso  ciascuna  Forza  armata,  distinta   da   quella
permanente prevista dall'articolo 1047. 
2. La commissione di cui al comma 1  e'  istituita  con  decreto  del
Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il  termine
di durata, non superiore a tre anni. 
3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del
Ministero della difesa una relazione sull'attivita' svolta,  ai  fini
della valutazione della perdurante utilita' della commissione e della
conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del
decreto di proroga del termine di durata della commissione. 
4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi spese.