Art. 1049 Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, puo' essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall'articolo 1047. 2. La commissione di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. 3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attivita' svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilita' della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione. 4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.