(CODICE CIVILE-art. 1683)
                             Art. 1683. 
 
   (Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore). 
 
  Il mittente deve indicare con esattezza  al  vettore  il  nome  del
destinatario e il luogo di  destinazione,  la  natura,  il  peso,  la
quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli  altri  estremi
necessari per eseguire il trasporto. 
 
  Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari  documenti,
il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in  cui  consegna  le
cose da trasportare. 
 
  Sono a carico del mittente i danni che  derivano  dall'omissione  o
dall'inesattezza  delle  indicazioni  o  dalla  mancata  consegna   o
irregolarita' dei documenti.