(CODICE CIVILE-art. 1684)
                             Art. 1684. 
 
             (Lettera di vettura e ricevuta di carico). 
 
  Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare  una  lettera
di vettura con la propria sottoscrizione, contenente  le  indicazioni
enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute  per  il
trasporto. 
 
  Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un  duplicato
della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non  gli
e' stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di  carico,  con
le stesse indicazioni. 
 
  Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato  della  lettera
di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate  con  la
clausola «all'ordine».