(CODICE CIVILE-art. 1685)
                             Art. 1685. 
 
                       (Diritti del mittente). 
 
  Il mittente puo' sospendere il trasporto e chiedere la restituzione
delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da
quello originariamente indicato o anche disporre diversamente,  salvo
l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal
contrordine. 
 
  Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente  un  duplicato
della lettera di vettura o una ricevuta di carico,  il  mittente  non
puo' disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce
al vettore il duplicato o la ricevuta per  farvi  annotare  le  nuove
indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. 
 
  Il mittente non puo' disporre delle cose trasportate dal momento in
cui esse sono passate a disposizione del destinatario.