(CODICE CIVILE-art. 1686)
                             Art. 1686. 
 
       (Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto). 
 
  Se l'inizio o  la  continuazione  del  trasporto  sono  impediti  o
soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore,  questi
deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla
custodia delle cose consegnategli. 
 
  Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al
mittente o se le istruzioni  non  sono  attuabili,  il  vettore  puo'
depositare le cose a norma dell'art. 1514,  o,  se  sono  soggette  a
rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515.  Il
vettore deve informare prontamente il mittente del deposito  o  della
vendita. 
 
  Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il  trasporto  e'
stato iniziato, egli ha diritto anche  al  pagamento  del  prezzo  in
proporzione del  percorso  compiuto,  salvo  che  l'interruzione  del
trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso
fortuito.