(CODICE CIVILE-art. 1687)
                             Art. 1687. 
 
                      (Riconsegna delle merci). 
 
  Il vettore deve mettere le  cose  trasportate  a  disposizione  del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita'  indicati  dal
contratto o, in mancanza, dagli usi. 
 
  Se la riconsegna non deve  eseguirsi  presso  il  destinatario,  il
vettore  deve  dargli  prontamente  avviso  dell'arrivo  delle   cose
trasportate. 
 
  Se dal mittente e' stata rilasciata  una  lettera  di  vettura,  il
vettore deve esibirla al destinatario.