(CODICE CIVILE-art. 1691)
                             Art. 1691. 
 
        (Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine). 
 
  Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della  lettera
di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine,  i  diritti
nascenti dal contratto verso il  vettore  si  trasferiscono  mediante
girata del titolo. 
 
  In tal caso il vettore e' esonerato  dall'obbligo  di  dare  avviso
dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato  indicato  un
domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal
duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico. 
 
  Il possessore del duplicato della lettera di vettura  all'ordine  o
della ricevuta di carico all'ordine, deve  restituire  il  titolo  al
vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.