(CODICE CIVILE-art. 1692)
                             Art. 1692. 
 
      (Responsabilita' del vettore nei confronti del mittente). 
 
  Il  vettore  che  esegue  la  riconsegna  al   destinatario   senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e' gravata la  cosa,
o senza esigere il deposito della somma controversa, e'  responsabile
verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non
puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei  propri  crediti,
salva l'azione verso il destinatario.