Art. 1693.
(Responsabilita' per perdita e avaria).
Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello
in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o
l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle
cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da
quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si
presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d'imballaggio.