(CODICE CIVILE-art. 1693)
                             Art. 1693. 
 
               (Responsabilita' per perdita e avaria). 
 
  Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria  delle  cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello
in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la  perdita  o
l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi  delle
cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto  del  mittente  o  da
quello del destinatario. 
 
  Se il vettore accetta le cose  da  trasportare  senza  riserve,  si
presume  che  le  cose   stesse   non   presentino   vizi   apparenti
d'imballaggio.