(CODICE CIVILE-art. 1694)
                             Art. 1694. 
 
                     (Presunzioni di fortuito). 
 
  Sono valide  le  clausole  che  stabiliscono  presunzioni  di  caso
fortuito per eventi che normalmente, in relazione  ai  mezzi  e  alle
condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.