(CODICE CIVILE-art. 1695)
                             Art. 1695. 
 
                          (Calo naturale). 
 
  Per le cose che, data la loro  particolare  natura,  sono  soggette
durante il trasporto a  diminuzione  nel  peso  o  nella  misura,  il
vettore risponde solo delle  diminuzioni  che  oltrepassano  il  calo
naturale, a meno che il mittente  o  il  destinatario  provi  che  la
diminuzione non e' avvenuta in conseguenza della natura delle cose  o
che per le circostanze del  caso  non  poteva  giungere  alla  misura
accertata. 
 
  Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.