(CODICE CIVILE-art. 1698)
                             Art. 1698. 
 
         (Estinzione dell'azione nei confronti del vettore). 
 
  Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate  col  pagamento
di quanto e' dovuto al  vettore  estingue  le  azioni  derivanti  dal
contratto, tranne il caso di dolo o colpa  grave  del  vettore.  Sono
salve le azioni per perdita parziale o per avaria  non  riconoscibili
al momento della riconsegna, purche' in quest'ultimo  caso  il  danno
sia denunziato appena conosciuto e non  oltre  otto  giorni  dopo  il
ricevimento.