(CODICE CIVILE-art. 1699)
                             Art. 1699. 
 
              (Trasporto con rispedizione della merce). 
 
  Se il vettore si obbliga di far  proseguire  le  cose  trasportate,
oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza  farsi
rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al  luogo
di destinazione, si presume che egli assuma, per il  trasporto  oltre
le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.