(CODICE CIVILE-art. 1700)
                             Art. 1700. 
 
                       (Trasporto cumulativo). 
 
  Nei trasporti che sono  assunti  cumulativamente  da  piu'  vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono  in  solido  per
l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza  fino  al
luogo di destinazione. 
 
  Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio puo' agire
in   regresso   contro   gli   altri   vettori,    singolarmente    o
cumulativamente. Se risulta che il  fatto  dannoso  e'  avvenuto  nel
percorso di  uno  dei  vettori,  questi  e'  tenuto  al  risarcimento
integrale; in caso contrario, al risarcimento  sono  tenuti  tutti  i
vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori  che
provino che il danno non e' avvenuto nel proprio percorso.