(CODICE CIVILE-art. 1701)
                             Art. 1701. 
 
          (Diritto di accertamento dei vettori successivi). 
 
  I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera
di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare  al
momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si
presume che le abbiano  ricevute  in  buono  stato  e  conformi  alla
lettera di vettura.