(CODICE CIVILE-art. 1702)
                             Art. 1702. 
 
       (Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore). 
 
  L'ultimo  vettore  rappresenta  i   vettori   precedenti   per   la
riscossione dei rispettivi  crediti  che  nascono  dal  contratto  di
trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate. 
 
  Se egli omette tale riscossione o l'esercizio  del  privilegio,  e'
responsabile verso i vettori precedenti per  le  somme  loro  dovute,
salva l'azione contro il destinatario.