(CODICE CIVILE-art. 1705)
                             Art. 1705. 
 
                   (Mandato senza rappresentanza). 
 
  Il mandatario che agisce in  proprio  nome  acquista  i  diritti  e
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi,  anche
se questi hanno avuto conoscenza del mandato. 
 
  I  terzi  non  hanno  alcun  rapporto  col  mandante.  Tuttavia  il
mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i  diritti  di
credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che  cio'  possa
pregiudicare i diritti attribuiti al  mandatario  dalle  disposizioni
degli articoli che seguono.