Art. 1705.
(Mandato senza rappresentanza).
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche
se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il
mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di
credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa
pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni
degli articoli che seguono.