(CODICE CIVILE-art. 1707)
                             Art. 1707. 
 
                     (Creditori del mandatario). 
 
  I creditori del mandatario non possono far valere le  loro  ragioni
sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha  acquistati
in nome proprio, purche', trattandosi di beni mobili o di crediti, il
mandato  risulti  da  scrittura  avente  data  certa   anteriore   al
pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di  beni  mobili
iscritti in pubblici  registri,  sia  anteriore  al  pignoramento  la
trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda  giudiziale
diretta a conseguirlo.