(CODICE CIVILE-art. 1708)
                             Art. 1708. 
 
                      (Contenuto del mandato). 
 
  Il mandato comprende non  solo  gli  atti  per  i  quali  e'  stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. 
 
  Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.