Art. 437. 
 
  Quando si sia verificata una sospensione di lavoro di  almeno  otto
ore,  al  massimo  tre  ore  prima  dell'inizio  della  discesa   nel
sotterraneo degli operai, il personale del servizio di  ventilazione,
coadiuvato dal personale di sorveglianza ai lavori, deve  ispezionare
i cantieri, le vie del sotterraneo ed ogni  altro  luogo  accessibile
agli operai. Nell'ispezione sono rilevate, con  idonei  indicatori  a
lettura diretta, le percentuali di grisu' o gas tossici o  altrimenti
nocivi presenti. Nel caso di riscontrate irregolarita'  il  direttore
deve esserne informato sollecitamente. 
  I sorveglianti di servizio devono ispezionare durante il  turno  di
lavoro almeno due volte i cantieri, le  vie  del  sotterraneo  ed  in
genere qualsiasi luogo ritenuto pericoloso o  sospetto,  accertandosi
della presenza o meno di grisu', gas tossici o  altrimenti  nocivi  e
rilevandone le percentuali volumetriche. 
  Prima della ripresa dei lavori nei cantieri dove si sia  verificata
una interruzione della ventilazione tale da far temere la  formazione
di accumuli di gas, o dopo lo sgombero del personale,  devono  essere
eseguite le ispezioni di accertamento della bonifica  dell'atmosfera,
previste nell'ordine di servizio di cui all'articolo 442.