Art. 437. Quando si sia verificata una sospensione di lavoro di almeno otto ore, al massimo tre ore prima dell'inizio della discesa nel sotterraneo degli operai, il personale del servizio di ventilazione, coadiuvato dal personale di sorveglianza ai lavori, deve ispezionare i cantieri, le vie del sotterraneo ed ogni altro luogo accessibile agli operai. Nell'ispezione sono rilevate, con idonei indicatori a lettura diretta, le percentuali di grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi presenti. Nel caso di riscontrate irregolarita' il direttore deve esserne informato sollecitamente. I sorveglianti di servizio devono ispezionare durante il turno di lavoro almeno due volte i cantieri, le vie del sotterraneo ed in genere qualsiasi luogo ritenuto pericoloso o sospetto, accertandosi della presenza o meno di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi e rilevandone le percentuali volumetriche. Prima della ripresa dei lavori nei cantieri dove si sia verificata una interruzione della ventilazione tale da far temere la formazione di accumuli di gas, o dopo lo sgombero del personale, devono essere eseguite le ispezioni di accertamento della bonifica dell'atmosfera, previste nell'ordine di servizio di cui all'articolo 442.