(CODICE CIVILE-art. 1710)
                             Art. 1710. 
 
                     (Diligenza del mandatario). 
 
  Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza  del
buon  padre  di  famiglia;  ma  se  il  mandato   e'   gratuito,   la
responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore. 
 
  Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante  le  circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del
mandato.