(CODICE CIVILE-art. 1712)
                             Art. 1712. 
 
               (Comunicazione dell'eseguito mandato). 
 
  Il  mandatario  deve   senza   ritardo   comunicare   al   mandante
l'esecuzione del mandato. 
 
  Il ritardo del  mandante  a  rispondere  dopo  aver  ricevuto  tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura
dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario
si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.