(CODICE CIVILE-art. 1713)
                             Art. 1713. 
 
                      (Obbligo di rendiconto). 
 
  Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo  operato  e
rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato. 
 
  La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto  non  ha  effetto
nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo  o  per  colpa
grave.