(CODICE CIVILE-art. 1714)
                             Art. 1714. 
 
                  (Interessi sulle somme riscosse). 
 
  Il mandatario deve corrispondere al mandante gli  interessi  legali
sulle somme riscosse per conto del mandante  stesso,  con  decorrenza
dal  giorno  in  cui  avrebbe  dovuto  fargliene  la  consegna  o  la
spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.