(CODICE CIVILE-art. 1715)
                             Art. 1715. 
 
          (Responsabilita' per le obbligazioni dei terzi). 
 
  In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio
nome  non  risponde  verso   il   mandante   dell'adempimento   delle
obbligazioni assunte dalle  persone  con  le  quali  ha  contrattato,
tranne il caso  che  l'insolvenza  di  queste  gli  fosse  o  dovesse
essergli nota all'atto della conclusione del contratto.