(CODICE CIVILE-art. 1717)
                             Art. 1717. 
 
                     (Sostituto del mandatario). 
 
  Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a
se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia  necessario
per la natura  dell'incarico,  risponde  dell'operato  della  persona
sostituita. 
 
  Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare  la
persona, il mandatario risponde soltanto quando  e'  in  colpa  nella
scelta. 
 
  Il  mandatario  risponde  delle  istruzioni  che  ha  impartite  al
sostituto. 
 
  Il mandante puo' agire direttamente contro  la  persona  sostituita
dal mandatario.