(CODICE CIVILE-art. 1718)
                             Art. 1718. 
 
      (Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante). 
 
  Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono
state spedite  per  conto  del  mandante  e  tutelare  i  diritti  di
quest'ultimo di fronte al vettore, se le  cose  presentano  segni  di
deterioramento o sono giunte con ritardo. 
 
  Se vi e' urgenza, il mandatario puo' procedere alla  vendita  delle
cose a norma dell'art. 1515. 
 
  Di questi fatti, come pure del mancato  arrivo  della  merce,  egli
deve dare immediato avviso al mandante. 
 
  Le disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche  se  il
mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal  mandante,  sempre
che  tale   incarico   rientri   nell'attivita'   professionale   del
mandatario.