Art. 267. 
 
  Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive,  devono
essere costruiti, installati e  mantenuti  in  modo  da  prevenire  i
pericoli derivanti da contatti accidentali  con  gli  elementi  sotto
tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da  eventuali
anormalita' che si verifichino nel loro esercizio.