(CODICE CIVILE-art. 1719)
                             Art. 1719. 
 
           (Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato). 
 
  Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto  a  somministrare  al
mandatario i mezzi necessari  per  l'esecuzione  del  mandato  e  per
l'adempimento delle obbligazioni che a  tal  fine  il  mandatario  ha
contratte in proprio nome.