(CODICE CIVILE-art. 1720)
                             Art. 1720. 
 
                 (Spese e compenso del mandatario). 
 
  Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli
interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve  pagargli
il compenso che gli spetta. 
 
  Il mandante deve inoltre risarcire i danni  che  il  mandatario  ha
subiti a causa dell'incarico.