Art. 268. 
 
  Agli  effetti  del  presente  decreto,  un  impianto  elettrico  e'
ritenuto a bassa tensione quando la tensione dei sistema e' uguale  o
minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta  per
corrente continua. 
  Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico e'  ritenuto
ad alta tensione.