Art. 439. 
 
  Nelle miniere classificate a termine del presente titolo, le misure
di portata del circuito generale e di quelli principali e derivati di
ventilazione della miniera devono essere eseguite almeno una volta al
mese e ripetute ogni volta che si verifichino importanti modifiche  o
inconvenienti nella distribuzione e ripartizione  di  qualcuna  delle
diramazioni principali della corrente d'aria. 
  I risultati ottenuti sono annotati nel registro di ventilazione.