Art. 441. 
 
  L'ingegnere capo, sentito il direttore, determina per ogni  miniera
o parte di essa, classificata per gas tossici o altrimenti nocivi  la
frequenza con la quale devono  essere  ripetuti  nei  luoghi  di  cui
all'articolo  precedente  gli  accertamenti   a   mezzo   di   idonei
indicatori, delle percentuali dei gas  tossici  o  altrimenti  nocivi
presenti nell'atmosfera.