Art. 442. 
 
  Per ogni lavorazione sotterranea  classificata  per  grisu'  o  gas
tossici  o  altrimenti  nocivi,  le  modalita'  e  la  frequenza  dei
controlli dell'atmosfera in applicazione  delle  norme  del  presente
decreto  sono  stabilite  in  apposito  ordine   di   servizio   che,
predisposto dal direttore  ed  approvato  dall'ingegnere  capo,  deve
essere portato a conoscenza, del personale addetto a  tale  servizio,
dei sorveglianti ai lavori e dei capi cantieri ai quali sono affidati
apparecchi indicatori di gas.