(CODICE CIVILE-art. 1723)
                             Art. 1723. 
 
                    (Revocabilita' del mandato). 
 
  Il mandante puo' revocare il mandato; ma,  se  era  stata  pattuita
l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra  una  giusta
causa. 
 
  Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi
non si estingue per revoca da  parte  del  mandante,  salvo  che  sia
diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca;  non  si
estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.